Art. 19 - Bandi di concorso
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicita' legale, le
pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il
reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso
l'amministrazione.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente
aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonche' quello dei bandi
espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato
dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti
assunti e delle spese effettuate.